Art. 16.
(Legge finanziaria).

      1. Il Ministro dell'economia e delle finanze presenta al Parlamento, entro il mese di settembre, il disegno di legge di delega della legge finanziaria, nonché gli schemi dei relativi decreti legislativi, concernenti ciascun Ministero.
      2. La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi di cui al comma 2 dell'articolo 4, dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede, per il medesimo periodo, alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione vigente al fine di adeguarne gli effetti finanziari ai citati obiettivi.
      3. La legge finanziaria contiene esclusivamente l'elenco dei programmi e delle missioni che sono oggetto dei decreti legislativi di cui al comma 1, i cui schemi sono presentati contestualmente per la valutazione da parte delle competenti Commissioni parlamentari, nonché la quantificazione delle risorse finanziarie necessarie alla loro attuazione. Indica, altresì, gli effetti finanziari conseguenti alla realizzazione del programma di Governo per il primo anno considerato nel bilancio pluriennale, e in particolare:

          a) il livello massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di competenza, per

 

Pag. 27

ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, comprese le eventuali regolazioni contabili pregresse specificamente indicate;

          b) le variazioni delle aliquote, delle detrazioni e degli scaglioni, le altre misure che incidono sulla determinazione del quantum della prestazione, afferenti a imposte indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi in vigore, con effetto, di norma, dal 1o gennaio dell'anno cui essa si riferisce, nonché le correzioni delle imposte conseguenti all'andamento dell'inflazione;

          c) la determinazione, in apposita tabella, per le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale, delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati;

          d) la determinazione, in apposita tabella, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria;

          e) la determinazione, in apposita tabella, delle riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;

          f) gli stanziamenti di spesa, in apposita tabella, per il rifinanziamento, per non più di un anno, di norme vigenti classificate tra le spese in conto capitale e per le quali nell'ultimo esercizio sia previsto uno stanziamento di competenza, nonché per il rifinanziamento, qualora la legge lo preveda, per uno o più degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di norme vigenti che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati tra le spese in conto capitale;

          g) gli importi dei fondi speciali previsti dall'articolo 17 e le corrispondenti tabelle;

          i) altre regolazioni meramente quantitative rinviate alla legge finanziaria dalle leggi vigenti;

          l) norme recanti misure correttive degli effetti finanziari delle leggi di cui all'articolo 18, comma 9.

 

Pag. 28

      4. La legge finanziaria indica altresì la quota delle nuove o maggiori entrate per ciascun anno compreso nel bilancio pluriennale che affluisce al Fondo di riserva di cui all'articolo 14.
      5. In attuazione dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, la legge finanziaria può disporre, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, nuove o maggiori spese correnti, riduzioni di entrata e nuove finalizzazioni nette da iscrivere, ai sensi dell'articolo 17, nel fondo speciale di parte corrente, nei limiti delle nuove o maggiori entrate tributarie, extratributarie e contributive e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente.
      6. In ogni caso, ferme restando le modalità di copertura di cui al comma 5 del presente articolo, le nuove o maggiori spese disposte con la legge finanziaria non possono concorrere a determinare tassi di evoluzione delle spese medesime, sia correnti sia in conto capitale, incompatibili con le regole determinate, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera e), nel Programma di stabilità deliberato dal Parlamento.
      7. In allegato alla relazione al disegno di legge finanziaria sono indicati i provvedimenti legislativi adottati nel corso dell'esercizio ai sensi dell'articolo 18, comma 9, con i relativi effetti finanziari, nonché le ulteriori misure correttive da adottare ai sensi del comma 3, lettera l), del presente articolo.